La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Negli ultimi cinque anni almeno, diversi Comuni avrebbero sbagliato il calcolo della Tari: un errore nel computo della quota variabile del tributo che ha fatto lievitare a dismisura il prelievo, a spese di migliaia di famiglie.
Sulla base di quanto è emerso, i contribuenti hanno pagato una tassa rifiuti molto più alta del dovuto. Questa quota, infatti, andrebbe calcolata una sola volta sull’insieme di casa e pertinenze immobiliari (ovvero posti auto, cantine, soffitte, box), tenuto conto del numero dei familiari. L’esistenza di svariate pertinenze, infatti, non accresce la quantità d’immondizia prodotta dal nucleo familiare. I Comuni accusati di averla maggiorata, invece, l’avrebbero applicata tante volte quante sono le pertinenze dell’abitazione: in questo modo il balzello è così stato gonfiato, in alcuni casi fino a raddoppiare.
Il contribuente, dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell’avviso di pagamento, dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell’anno prossimo. L’operazione dovrebbe comunque passare attraverso una rideterminazione complessiva delle tariffe, riguardante l’intera platea delle utenze domestiche: quelle con pertinenze, che sono state penalizzate e quelle senza pertinenze. Ci sono comunque cinque anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. Ovviamente l’eventuale riscontro negativo ovvero il silenzio-rifiuto espone l’ente ad un contenzioso che potrebbe rivelarsi controproducente, alla luce della recente interpretazione ministeriale.
Sono pochi i Comuni che hanno espressamente previsto nei loro regolamenti Tari la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell’utenza domestica. Si dovrebbero quindi leggere attentamente gli avvisi di pagamento che l’ente ha inviato a tutti i contribuenti (la Tari riscossa normalmente su liquidazione d’ufficio) e verificare, in caso dipertinenze, che la quota variabile applicata risulti pari a zero euro.
In genere l’avviso di pagamento della Tari contiene il riepilogo dell’importo da pagare, le istruzioni per il versamento (scadenza rate e codice tributo) nonch il dettaglio delle somme. in questa parte che l’ente indica le unit immobiliari (con i dati catastali: foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unit immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.
L’articolo 1 comma 164 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui stato accertato il diritto alla restituzione. La stessa norma impone inoltre all’ente di effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ma non da escludere un eventuale silenzio-rifiuto da parte dell’ente.
Il contribuente, in caso di diniego espresso al rimborso, ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Nel caso di silenzio-rifiuto – che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (articolo 21 Dlgs 546/92), ma consigliabile attendere 180 giorni previsti dalla norma sui tributi locali (comma 164 legge 296/06) – il contribuente deve proporre ricorso entro cinque anni (termine di prescrizione del diritto secondo la giurisprudenza pi recente).
L’Associazione, per chi fosse interessato, provvederà ad effettuare un’istanza di accesso e diffida tramite raccomandata o Pec, per conoscere i criteri e le modalità di calcolo della tassa sui rifiuti applicata dal Comune sul proprio territorio.