Antitrust: nessun sovrapprezzo se il cliente paga con carte di credito.

I venditori di beni e servizi non possono applicare nessun sovrapprezzo ai consumatori che decidono di pagare con carta di credito. Lo precisa l’Antitrust, che ribadisce dopo essere già intervenuta più volte in passato sulla questione, con una comunicazione alle imprese, il divieto di supplementi, anche per i piccoli esercizi commerciali quali tabaccai o lavanderie, per l’uso di carta di credito, di debito o di altri strumenti di pagamento diversi dal contante.

Tante le segnalazioni sull’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi, ricevute dall’Autorità, come si legge in una nota, tra cui ad esempio biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti, in esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, continua l’Antitrust, ci sono state “diverse segnalazioni” sull’applicazione dei tabaccai di un sovrapprezzo “spesso pari a 1 euro” in occasione di acquisti di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.

L’Authority precisa di essere già intervenuta, in passato, per sanzionare l’applicazione di questi supplementi che rappresentano una “violazione dei diritti dei consumatori”.

Dal 3 dicembre fine al geoblocking per lo shopping online.

È stata definita un’autentica rivoluzione per lo shopping online, l’ennesimo passo verso un mercato unico digitale in Europa. Dal 3 dicembre non esisterà più il cosiddetto geoblocking e così tutti gli utenti potranno fare acquisti online in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Le nuove regole vietano la pratica dei blocchi geografici nelle vendite online permettendo di poter usufruire di offerte promozionali presenti su una delle pagine nazionali di un’azienda.

Il geoblocking impediva ai cittadini europei di concludere acquisti online transfrontalieri senza l’aggiunta di sovrapprezzi basati sulla nazionalità dei clienti. Secondo la Commissione UE il 63% dei siti di eCommerce dell’area Ue utilizzavano questa pratica, un freno pesante che impone vincoli discriminatori agli acquisti cross border. In genere scattava il blocco perché non si risiedeva nello stato del venditore o perché si effettuava il pagamento con una carta bancaria straniera.

D’ora in avanti si potrà invece acquistare senza problemi i beni fisici come abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici.
Inoltre nessun venditore può più rifiutarsi di accettare l’acquisto perché non fa consegne in un Paese diverso dal suo.
L’azienda è obbligata a trovare un accordo con il cliente che può ritirare l’acquisto dal commerciante o optare per la spedizione in una località coperta dal servizio spedizioni del commerciante.

Le nuove regole hanno però ancora delle limitazioni. Infatti non possono essere applicati a prodotti audiovisivi e coperti da copyright. Rientrano in questa categoria e-book, musica, videogiochi e software. Per questi prodotti resta valido il principio della territorialità e per cui sono già in vigore dallo scorso aprile le nuove regole sulla portabilità dei contenuti.

La Commissione Ue però annuncia novità in vista del 2020 con la possibiità di mettere fine al geoblocking anche per musica, e-book, videogiochi e software.

Truffe su acquisti on line: quale sarà il giudice competente?

Con la sentenza N. 49988 del 17/10/2018, la Cassazione di recente ha statuito che nelle truffe on line il luogo di consumazione del reato va individuato laddove la carta postepay viene ricaricata. Cerchiamo di capire. Immaginiamo che tu vivi a Firenze ed acquisti un oggetto da una persona che vive a Milano; per inviargli la somma procedi al versamento del denaro sulla carta (a Firenze, dove vivi) e tale somma sarà accreditata al venditore che ne otterrà la immediata disponibilità lì a Milano dove vive. In quale tribunale si terrà il processo, a Firenze o Milano?
Secondo il nuovo principio il processo si svolgerà dinanzi ad un giudice del Tribunale di Firenze.