Tari seconda casa in affitto

La Tari deve essere pagata da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo (usufrutto, uso, abitazione ecc.) locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione dell’immobile, il possessore diviene, non più il proprietario, ma l’inquilino il quale è pertanto tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa sui rifiuti.

Tuttavia, se l’inqulino occupa l’immobile per un periodo inferiore a sei mesi nello stesso anno solare (detenzione temporanea) la Tari resta a carico del proprietario (o possessore ad altro titolo – per esempio usufruttuario che la locato l’immobile).

Se nello stesso immobile vivono sia il proprietario che l’inquilino, entrambi sono obbligati in solido al pagamento della Tari. Ciò vuol dire che il Comune potrà chiedere il versamento per l’intero ad entrambi i possessori, fatto salvo il diritto di chi paga di rivalersi sull’altro per riavere indietro la propria quota.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.  Restando fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Se il proprietario non utilizza l’immobile perché interamente locato all’inquilino, non potrà in alcun modo essere responsabile del pagamento della tassa. Non vi è infatti un’obbligazione solidale; l’unico soggetto tenuto al pagamento è l’inquilino, anche se di fatto non usa l’immobile (che formalmente risulta da lui occupato). Il Comune non può quindi pretendere il pagamento della Tari dal proprietario.

L’eventuale avviso di accertamento Tari notificato al proprietario per il periodo in cui l’immobile era affittato  è illegittimo e deve essere contestato offrendo la prova della detenzione dell’immobile da parte dell’inquilino.