Quando è possibile operare la compensazione tra crediti in ambito condominiale

E’ bene ricordare che condominio e singoli condòmini devono essere considerati alla stregua di due soggetti differenti. Da una parte il creditore (condominio o condomino a seconda dei casi) e dall’altra il debitore (ossia il condomino o il condominio).

Ipotesi in cui le parti abbiano reciproche ragioni di credito e debito sono disciplinate dagli artt. 1241 e ss. c.c..

L’art. 1241 c.c., rubricato Estinzione per compensazione, recita “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.

Chiaramente deve trattarsi di debiti scaduti ed incontestati. In buona sostanza il condomino deve dare e il condomino deve ricevere e viceversa senza che sulle due situazioni di debito/credito esistano controversie.

Allo stesso modo, il condominio può essere creditore solamente sulla base di un atto specificamente approvato dall’assemblea o comunque di un provvedimento reso dall’amministratore nell’ambito dei propri poteri e non contestato (art. 1133 c.c.).

La compensazione, inoltre, non opera nel caso di preventiva rinunzia da parte del debitore (art. 1246 n. 4 c.c.) e nei casi specificamente indicati dalla legge (art. 1246 n. 5 c.c.).

Non rientrando i rapporti condominiali nei casi di espresso divieto legislativo, si può concludere che in assenza di differenti preclusioni (come quelle sopra indicate) le parti potranno operare la compensazione, ed anzi nell’ipotesi in cui il condominio o il condomino chiedano all’altra parte il pagamento di quanto dovuto, la controparte potrà eccepire la compensazione.

Naturalmente questa opera in ragione della consistenza delle relative ragioni debito/credito.

A livello contabile è doveroso che risulti questa operazione con una specifica indicazione della sua esecuzione.

La compensazione tra le parti può essere fatta valere anche in giudizio (es. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), ma come ricorda l’art. 1242 c.c. non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Come dire: se la si vuole far operare è necessario farne esplicitamente richiesta, chiaramente fornendo la prova dell’esistenza del credito.