Installazione canna fumaria serve il consenso del Condominio
Non è necessario il consenso dell’assemblea condominiale per installare una canna fumaria sul muro perimetrale, purché non venga leso il diritto all’utilizzo della parete comune e non si eseguano interventi particolarmente invasivi che ne modifichino la funzione.
La giurisprudenza (Tar Marche, Sez. I, sentenza n. 648 del 01.08.2017) ha stabilito che l’installazione di una canna fumaria a beneficio del singolo condomino, da realizzarsi con regolare concessione edilizia sul muro perimetrale dell’edificio o della corte interna, è possibile anche senza il consenso maggioritario degli altri condomini, purché sia rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non sia alterata la normale destinazione con interventi sproporzionati al risultato da raggiungere.
La realizzazione di una canna fumaria su un muro perimetrale comune ad opera di un singolo condomino dovrebbe comunque rispettare determinate distanze, che alcune decisioni giurisprudenziali hanno individuato in almeno 75 cm. (in alcuni casi 1 metro) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Vero è che spesso i Comuni fissano delle norme speciali imponendo vincoli per la collocazione delle canne da installare ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
Va aggiunto, poi, che la canna fumaria installata, pur nel rispetto delle distanze legali, non deve, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre in maniera rilevante la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata, in modo tale da rispettare l’uso comune del muro perimetrale.
D’altronde, è la stessa legge che impone di realizzare camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione direttamente sopra il tetto degli edifici per tutti gli impianti termici di nuova installazione.