Nonni, vedere i nipoti è un diritto

Con una recente sentenza anche la Corte di Giustizia Europea ha sancito il diritto dei nonni alle visite nei confronti dei nipoti minorenni in seguito a separazione o divorzio.

Con una interessante sentenza depositata il 31 maggio la Corte è intervenuta a chiarire la nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis).

A rivolgersi alla Corte Ue è stata la Cassazione bulgara alle prese con una controversia tra una donna, residente in Bulgaria, la quale chiedeva di ottenere il diritto di visita nei confronti del minore, e il suo ex genero residente in Grecia con il figlio.
I giudici bulgari, in primo e secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al regolamento n. 2201/2003 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale.

La Corte Ue è partita dall’esame dell’art. 2 del regolamento che si occupa del diritto di visita, una nozione di carattere ampio, da interpretaretenendo conto del suo carattere letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento in quanto la norma non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e pertanto non esclude nessun beneficiario.

Inoltre, nel documento di lavoro preparatorio al regolamento era richiamato il progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori evidenziando che questi ultimi hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni.

Alla luce dei diversi elementi analizzati, la Corte conclude che il diritto di visita non è collegato all’esercizio della responsabilità genitoriale pertanto, la domanda dei nonni, rientra nell’anbito di applicaizone del regolamento n. 2201/2003 e la competenza va attribuita al giudice dello Stato membro in cui risiede il minore.
In caso contrario, d’altra parte, si avrebbe il rischio di decisioni confliggenti con giudici di più Stati membri che potrebbero rivendicare la propria competenza in base alle norme interne, spesso contrastanti tra loro.

Qualora il genitore o altra persona impedisca l’esercizio di tale diritto, i nonni, dunque, possono ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Il diritto ai rapporti significativi con i minori non è però assoluto e incondizionato. Esso può essere esercitato solo se il giudice accerta che al minore faccia bene la frequentazione dei nonni. Difatti la legge pone al centro della tutela l’interesse del minore ad una crescita personale sana ed equilibrata, lontano da possibili conflitti e relazioni pregiudizievoli.

La soluzione presuppone allora il compimento da parte del giudice di vere e proprie indagini sulla famiglia e, necessariamente, l’ascolto dei minori affinché possano emergere la loro volontà e le loro esigenze.