Taratura autovelox e tutor: indicazione nel verbale.

Taratura autovelox e tutor: indicazione nel verbale.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2015, tutti i tutor, gli autovelox e i telelaser devono essere sottoposti a controllo di funzionalità almeno una volta all’anno. Questo per garantire che il continuo utilizzo non ne alteri le rilevazioni elettroniche.
Tale controllo viene detto taratura e si distingue dal collaudo che, invece, viene effettuato una sola volta, dalla ditta produttrice, prima dell’utilizzo dello strumento.

Chiaramente, la taratura viene fatta da privati, in appositi centri autorizzati. Ma di essa bisogna darne pubblica attestazione con un verbale che, peraltro, deve essere messo a disposizione del cittadino qualora faccia richiesta di visione.

A questo punto, la giurisprudenza si è posta un secondo problema: come fa il cittadino a sapere se l’autovelox o il tutor impiegato per elevargli la contravvenzione è stato davvero tarato? Bisogna costringerlo ogni volta a presentare un’istanza di accesso agli atti e, magari, attendere tanto tempo prima di una risposta, perdendo, però, la possibilità di fare ricorso?

Per evitare problemi di questo tipo, la Cassazione ha “inventato” un rimedio: non basta sottoporre lo strumento di controllo a taratura periodica, ma il verbale deve anche indicare l’ultima data in cui il check-up è stato effettuato. In tal modo, l’automobilista è in grado di sapere se è rispettato il termine di un anno per la taratura come imposto dalla Corte Costituzionale.

Prima della sentenza della Consulta, i poliziotti attestavano, su ogni verbale, che l’apparecchio era stato sottoposto a preventiva verifica di funzionalità proprio per garantire che lo stesso fosse in grado di accertare correttamente la velocità dei veicoli.
Questa abitudine è rimasta tutt’ora, anche perché c’è qualche giudice che ritiene tale indicazione essenziale, in aggiunta quindi alla taratura.

Ma attenzione: la taratura deve essere comunque effettuata. Non basta che il verbale della Stradale attesti la corretta installazione e il perfetto funzionamento del tutor o dell’autovelox con cui risulta rilevata l’infrazione. E ciò perché l’accertamento degli agenti non fa fede fino a querela di falso rispetto alla regolare rilevazione elettronica della velocità. L’affermazione è, infatti, frutto di una semplice valutazione dei poliziotti.

Come dire: i poliziotti non sono dei tecnici e non possono essere sicuri dell’assenza di guasti. Potrebbero al limite attestare, con assoluta certezza, il luogo in cui l’autovelox è collocato o l’orario in cui il tutor ha rilevato la velocità, ma non certo se tale strumento era realmente funzionante.

Per dimostrare ciò, esiste una sola strada: esibire l’attestato di taratura in originale o in copia conforme. Così, se l’automobilista presenta ricorso contro il verbale e contesta la mancata taratura dell’apparecchio, l’Amministrazione che rimane inerte nella prova contraria non può più chiedergli il pagamento della multa. È quanto emerge dalla sentenza del giudice di pace di Savona.

Spetta, dunque, alla polizia dimostrare di aver adempiuto l’onere del controllo periodico; non giova produrre i semplici certificati di omologazione e conformità.