Si possono unire due mutui?

Esistono diverse procedure che consentono di unire due mutui in un solo finanziamento. Alcune sono concesse direttamente dalla banca, un’altra è disciplinata dalla legge che, in casi estremi, permette al debitore di concludere un accordo con tutti i suoi creditori prima di giungere al pignoramento dei propri beni. In entrambi i casi si utilizza il termine rinegoziazione per indicare la possibilità di ottenere condizioni favorevoli per l’estinzione dei debiti. Ma qualora la procedura fosse attuata dalla banca si parlerà di consolidamento dei debiti.

Il consolidamento dei debiti viene richiesto ad un unico istituto finanziario che si occuperà di ridefinire le condizioni contrattuali dei due mutui. Se il secondo mutuo è stato stipulato presso un’altra banca, quest’ultima cederà il suo credito all’istituto che concederà il consolidamento il quale diventerà unico soggetto creditore del mutuante. La conseguenza immediata sarà la presenza di un’unica ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto del mutuo ed il debitore avrà la possibilità di ridefinire il piano di rientro dei suoi debiti a condizioni favorevoli. Con il consolidamento dei debiti i due mutui si estingueranno e l’unione degli stessi darà vita ad un solo finanziamento. Qualora uno dei due mutui è stato acceso per l’acquisto (o la ristrutturazione) della prima casa, con l’accopramento dei debiti esso si considera estinto.

Il piano di rientro prevederà una sola rata di importo minore rispetto alla somma delle rate mensili dei due mutui ed il piano di ammortamento sarà prolungato di qualche anno. Potrebbero essere applicati tassi di interesse leggermente superiori, ma sicuramente meno onerosi per l’estinzione del debito.

Quella disciplinata dalla legge assume il nome di procedura di composizione della crisi e ha ad oggetto una proposta di accordo fra debitore, creditore e specifici organismi deputati alla stesura dell’atto. La normativa individua i casi in cui si possono unire due o più mutui e le regole da seguire per stipulare l’accordo. La procedura di composizione della crisi si attua quando il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, considerando che si è in sovraindebitamento quando una persona non riesce economicamente ad adempiere alle proprie obbligazioni. Il sovraindebitamento viene calcolato attraverso una semplice operazione aritmetica: quando il patrimonio del debitore ha un valore molto inferiore rispetto all’ammontare dei debiti costui è sovraindebitato.

La procedura di composizione della crisi viene concessa a precise condizioni:

  • il debitore non deve essere sottoposto a procedure concorsuali e non deve aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla richiesta, ad altre procedure di composizione della crisi;
  • il debitore deve fornire garanzie sufficienti per estinguere il nuovo mutuo. In assenza di avalli sarà possibile ottenere garanzie da terzi soggetti che sottoscriveranno la proposta di accordo conferendo beni, redditi o fideiussioni.

Il suddetto accordo viene realizzato da appositi organismi che avranno il compito di seguire tutta la procedura relativa all’unione dei vari mutui. L’accordo dovrà essere depositato presso il tribunale dove ha la residenza il debitore e reso noto ai vari creditori mediante un decreto emanato da un giudice. Ciascun creditore sarà libero di accettare o meno la proposta di accordo ma, nel frattempo, sarà sospesa ogni forma di esecuzione forzata per un periodo massimo di 120 giorni.