Riposo settimanale per turnisti.

Riposo settimanale per turnisti.

Per il lavoro a turni, nella generalità dei casi, devono essere rispettate le disposizioni del decreto sull’orario di lavoro, in materia di riposi giornalieri e settimanali, salvo specifiche eccezioni.

Per quanto riguarda il riposo giornaliero, questo non può essere inferiore a 11 ore continuative; il riposo settimanale deve essere invece pari a 24 ore ogni 7 giorni e consecutivo al riposo giornaliero (quindi pari a 35 ore), e deve essere fruito di regola nella giornata di domenica.

Il riposo settimanale può anche essere calcolato come media in 14 giorni: in buona sostanza, nell’arco di 14 giornate devono essere fruiti almeno 2 riposi; un riposo settimanale può essere dunque “saltato”, ma lo si deve recuperare entro la settimana successiva.

Per i turnisti, la legge prevede alcune deroghe alle regole sul riposo settimanale e sulla fruizione di questo riposo nella giornata di domenica.

In merito al riposo settimanale, come appena osservato anche i dipendenti turnisti hanno diritto, alla pari degli altri lavoratori dipendenti, a un periodo di riposo di 24 ore ogni 7 giorni, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero e da calcolare come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Le attività di lavoro a turni fanno eccezione a questa previsione, tutte le volte in cui il dipendente cambia squadra e non può usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero.

Fanno eccezione anche le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Ulteriori deroghe sono poi disposte per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari, o dai contratti collettivi, in quest’ultimo caso a condizione che siano previsti:

  • riposi compensativi;
  • o una protezione appropriata.

Per i turnisti, il riposo settimanale può essere avvicendato, cioè fruito mediante turni, se si tratta di dipendenti con modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare, o di addetti alle seguenti attività:

  • operazioni industriali con l’utilizzo di forni a combustione o a energia elettrica;
  • attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
  • industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto, dal punto di vista del loro deterioramento e del loro utilizzo;
  • servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività, o sia di pubblica utilità;
  • attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
  • stabilimenti termali;
  • attività di vendita al minuto;
  • attività di vendita al dettaglio in località turistiche, città d’arte, porti/ aeroporti/stazioni, rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie;  esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche

Il riposo settimanale, come osservato, deve essere di regola coincidente con la giornata di domenica.

Se tuttavia l’azienda attua un modello di lavoro a turni, finalizzato alla produzione continuativa, possono essere consentite delle deroghe al riposo domenicale.

È difatti possibile fruire il riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica:

  • per la generalità dei dipendenti turnisti;
  • per i lavoratori non turnisti, ma addetti allo svolgimento di lavori preparatori e complementari.

Inoltre, il riposo settimanale può essere fruito in giornata diversa dalla domenica:

  • per i dipendenti che devono osservare turnazioni particolari;
  • per i lavoratori addetti alle seguenti attività:
    • operazioni industriali con l’utilizzo di forni a combustione o a energia elettrica;
    • attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
    • industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto, dal punto di vista del loro deterioramento e del loro utilizzo;
    • servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche o soddisfi interessi rilevanti della collettività, o sia di pubblica utilità;
    • attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
    • stabilimenti termali;
    • attività di vendita al minuto;
    • attività di vendita al dettaglio in località turistiche, città d’arte, porti/ aeroporti/stazioni, rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie;  esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale cinematografiche.