L’esenzione dei ticket spetta ai seguenti soggetti:
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i soggetti sotto i 6 anni o sopra i 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito lordo annuo inferiore a 36.151,98 euro (codice di esenzione E01);
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i disoccupati ed i loro familiari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02);
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i titolari di assegno o pensione sociale ed i loro familiari a carico (codice di esenzione E03);
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i titolari di pensioni al minimo over 60 ed i loro familiari a carico, con reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o reddito annuo del nucleo inferiore a 11.362,05 euro (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico); il limite è aumentato di 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04).
Il Tribunale di Roma chiarisce che, laddove la normativa dice che l'esenzione del ticket spetta ai disoccupati, coloro cioè che hanno perso il lavoro e ora sono a braccia conserte, si deve intendere riferita anche agli inoccupati, ossia chi non ha mai svolto attività lavorativa, e quindi, nell’arco della propria vita, non hanno mai percepito alcun compenso di tipo lavorativo.
Il decreto attuativo del Job Act ha infatti precisato che "le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione". Con il risultato che il codice di esenzione 02 va riconosciuto tanto ai disoccupati quanto agli inoccupati, o più in generale a chiunque versi in condizione di non occupazione. Una interpretazione questa già condivisa dal Ministero del Lavoro con una circolare dell’anno scorso. Cade così la precedente distinzione fra disoccupato e inoccupato.
È evidente quindi che, per l’esenzione ticket, le Asl dovranno tenere conto della intervenuta modifica legislativa. Risultato: non conta più se il richiedente ha o meno svolto un lavoro in precedenza; egli infatti ottiene l’esenzione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Con l’estensione dell’esenzione dal ticket non solo ai disoccupati ma anche agli inoccupati si amplia il beneficio a circa 3,5 milioni di italiani (che si aggiungono ai 7 milioni di disoccupati).
Ad oggi risulta che molti uffici rifiutino le domande degli inoccupati nonostante la pronuncia in commento. Chi si vede opporre il secco “no” dovrà ovviamente far causa.
Chiaramente, ogni giudice ha la libertà di decidere diversamente per quanto la pronuncia in commento offre un’ottima base di appoggio giuridica e interpretativa.