Dis coll: come funziona?

Dis coll: come funziona?

La perdita del lavoro rappresenta un evento difficile nella vita di una persona. Sul piano sostanziale, che tu sia un lavoratore dipendente oppure un collaboratore coordinato e continuativo o, ancora, un assegnista di ricerca poco cambia. Se perdi il lavoro ti viene a mancare la tua fonte di reddito. Anzi. Il dipendente, perlomeno, può contare sul trattamento di fine rapporto accumulato negli anni di lavoro presso il datore di lavoro. I collaboratori, invece, non hanno nemmeno questa garanzia.

Per questo, si è pensato di estendere anche a questi soggetti la tutela in caso di perdita involontaria del lavoro che è rappresenta, nel lavoro subordinato, dall’indennità di disoccupazione che oggi prende il nome di Naspi (nuova assicurazione per l’impiego).

Così nasce la dis coll, acronimo di disoccupazione dei collaboratori, che è stata introdotta nel 2015 in via sperimentale e che è stata poi stabilizzata come misura strutturale negli anni successivi.

La dis coll è l’indennità mensile di disoccupazione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perso involontariamente il lavoro.

L’indennità di disoccupazione dis coll spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • collaboratori a progetto;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Per poter prendere la dis coll questi soggetti devono:

  • aver perso involontariamente l’occupazione a partire dal 1° gennaio 2015;
  • essere iscritti in via esclusiva, dal punto di vista della cassa previdenziale di riferimento, alla gestione separata Inps.

L’indennità di disoccupazione dis coll non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita Iva;
  • amministratori di società e sindaci;
  • revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

La dis coll spetta in base alle seguenti tempistiche:

  • se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, la dis coll spetta dall’ottavo giorno;
  • se la domanda è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, la dis coll spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda;
  • se la domanda è presentata nel corso di un periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, la dis coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera;
  • se la domanda è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma, in ogni caso, entro i termini di legge, la dis coll spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Per quanto concerne la durata del beneficio, la dis coll viene erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione alla gestione separata Inps presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
Non possono essere considerati periodi utili per stabilire la durata del beneficio quei periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. In ogni caso, la dis coll può essere erogata per una durata massima di sei mesi.

Il collaboratore disoccupato che fruisce della dis coll non ha diritto alla contribuzione figurativa. Ciò significa che nei mesi in cui prende la dis coll non matura alcun contributo previdenziale.

L’ammontare dell’indennità dis coll è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai contributi versati, relativi ai rapporti di collaborazione e/o assegni di ricerca e/o dottorato di ricerca per i quali viene riconosciuto il diritto alla dis coll, percepito dal collaboratore nell’anno nel quale si è verificata la cessazione della collaborazione e nell’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi. Questa operazione porta ad individuare il reddito medio mensile, base di calcolo della dis coll.

Esiste, comunque, un tetto massimo oltre il quale, indipendentemente dal reddito imponibile percepito, l’assegno dis coll non può andare.

La dis coll è pari al 75% del reddito medio mensile, determinato come abbiamo detto sopra, se questo reddito è inferiore a euro 1.195.

Se, invece, il reddito medio mensile che costituisce la base di calcolo della dis coll è superiore ad euro 1.195, la dis coll è pari al 75% dell’importo di 1.195 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

In ogni caso, la dis coll non può superare la somma di euro 1.300, somma soggetta a rivalutazione annuale.

Al pari della Naspi, anche la dis coll si riduce progressivamente nel tempo. In particolare, a partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità si riduce in misura pari al 3% per ogni mese.

Inoltre, la misura della dis coll può ridursi se:

  • il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo e 8.000 euro per il lavoro parasubordinato;
  • il beneficiario svolge attività di lavoro accessorio dalla quale ricava un compenso superiore a 3.000 euro netti per anno civile.

In questi casi, la dis coll si riduce di un importo pari all’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività, autonoma o occasionale di tipo accessorio, e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno.

Per quanto concerne le modalità di accredito della dis coll, l’indennità viene pagata tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., allo sportello dell’ufficio postale del luogo di residenza o di domicilio.

In alcuni casi, la legge prevede che il diritto all’indennità dis coll viene perso dal beneficiario.

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione da parte del beneficiario;
  • inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza effettuare la relativa comunicazione all’Inps nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  • rioccupazione da parte del beneficiario con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
  • titolarità da parte del beneficiario di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione da parte del beneficiario del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per la dis coll;
  • non regolare partecipazione da parte del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti [2].

Con riferimento a questo ultimo profilo, più nel dettaglio, al pari della Naspi anche nel caso della dis coll si esige dal beneficiario una partecipazione attiva alle iniziative che gli vengono proposte dai servizi per l’impiego al fine di agevolare la sua ricollocazione nel mercato del lavoro. Proprio per questo la dis coll si perde se il beneficiario dimostra di non voler seguire il percorso di riqualificazione professionale nel quale viene inserito.

In particolare, si prevede la sanzione della decadenza dalla dis coll nei seguenti casi:

  • mancata partecipazione, dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative e ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • mancata partecipazione, dalla seconda convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
  • mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione e in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dalla legge.

La domanda di dis coll può essere presentata dal collaboratore e/o assegnista di ricerca e/o dottorando di ricerca con borsa direttamente online nel sito web dell’Inps accedendo all’apposito servizio dedicato.

In alternativa, la domanda può essere inoltrata all’istituto:

  • attraverso il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • attraverso gli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.