È giunto a tale conclusione il Giudice di Pace di Campobasso all’esito di una causa promossa da un utente che aveva citato l’Enel S.p.A., in quanto, a seguito dell’interruzione della fornitura di energia elettrica, riscontrava ingenti danni consistiti nell’impossibilità di svolgere le proprie attività lavorative, nonché corrispondenti alle spese sostenute per essere stato costretto a noleggiare delle apparecchiature indispensabili per la prosecuzione dei lavori.
Con un’interessante pronunzia, di cui alleghiamo il testo, resa in data 3/10/2018, con sentenza n. 417/2018, il Giudice di Pace di Campobasso ha confermato il principio di diritto secondo cui va dichiarata la responsabilità del fornitore di energia elettrica, ai sensi dell’art. 1559 e ss. c.c., allorquando l’utente subisca danni in conseguenza del verificarsi dell’interruzione della fornitura elettrica, interruzione imputabile solo ed esclusivamente alla società erogatrice.
Il contratto posto in essere tra la società elettrica ed il cliente è un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c. ed in particolare trattasi di contratto ad esecuzione continuata caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica.
In altri termini, la continuità costituisce un importante fattore di qualità del servizio di erogazione di energia elettrica.
Di conseguenza, la società fornitrice è responsabile per la regolarità nella fornitura, ovvero deve garantire una determinata potenza elettrica, quale prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia, ed ha l’obbligo di predisporre tutti i mezzi necessari affinché l’erogazione di energia avvenga in modo regolare, costante e senza interruzioni.
Nel caso in specie, il titolare di contratto di fornitura elettrica, difeso dall’avv. Domenico De Angelis, socio del GARACONS, lamentava di aver stipulato con Enel Servizio Elettrico S.p.A. un contratto di fornitura temporaneo per uso cantiere edile per il fabbricato di sua proprietà, contratto prorogabile ad un massimo complessivo di sei anni dalla data di allacciamento.
Pertanto, richiedeva per iscritto ad Enel una proroga dello stesso, ma Enel rispondeva di non poterla accettare, in un primo momento, per essere scaduto il contratto di fornitura, successivamente, per incompletezza dell’istanza inoltrata dall’utente, interrompendo così l’erogazione di energia elettrica.
La società di distribuzione di energia elettrica si costituiva in giudizio senza però riuscire a fornire alcuna prova del fatto che l’inadempimento fosse riconducibile a causa alla stessa non imputabile, e, pertanto, veniva condannata a risarcire i danni patiti dall’attore.
Si precisa che il suddetto giudizio veniva correttamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Campobasso, contrariamente a quanto preliminarmente eccepito da controparte, in quanto è stato stabilito che per quanto concerne le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatori e professionisti, la sede del Foro competente può essere quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore.
Alla luce di quanto sopra, osserva l’Avv. De Angelis, il consumatore che si vede danneggiato a causa di interruzioni di energia elettrica può e deve rivendicare, legittimamente, il giusto ristoro ove accertato l’inadempimento della società erogatrice. In tale ottica, coloro che hanno patito danni analoghi potranno contattare il GARACONS inviando un’e-mail al seguente indirizzo: info@garanteconsumatore.it per valutare la possibilità di tutelare le proprie ragioni.